Codice civile

Art. 535 c.c. — Possessore di beni ereditari

[1]Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.

[2]Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredita', e' solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo e' ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.

[3]E' possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 535 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2645/2026

    6 febbraio 2026

    Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

    Art. 535 c.c. · Art. 1147 c.c. · Art. 1148 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A differenza del precedente testo, nel quale gli effetti del possesso dei beni ereditarii erano fissati parte con una disposizione circa la restituzione dei frutti, che ripeteva analoga norma dettata in materia di possesso, e parte con un rinvio alle disposizioni sul possesso (artt. 80 e 81), mi sono limitato nel nuovo testo ad un rinvio generale alle disposizioni sul possesso, mantenendo qui soltanto la norma relativa alle ipotesi di alienazione ii buona fede di cose dell'eredità e quella che definisce il possessore in buona fede di beni ereditarii. Ho poi integrato la definizione in modo da coordinare la norma con l'art. 1147, aggiungendo una disposizione che esclude la buona fede se l'errore circa la qualità di erede dipende da colpa grave. Ho così sistemato la materia in un solo articolo (535). DEI LEGITTIMARI. Dei diritti riservati ai legittimari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 260

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art535 · fonte del testo

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