Art. 1152 c.c. — Ritenzione a favore del possessore di buona fede

[1]Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

[2]Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È attribuito al possessore di buona fede (art. 1152) il diritto di ritenere la cosa finchè non gli siano state corrisposte le indennità dovute per le riparazioni e per i miglioramenti. Presupposto perchè il diritto di ritenzione possa esercitarsi è che il pagamento delle indennità di cui trattasi sia richiesto nel corso del giudizio di rivendicazione e che della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti sia fornita una prova almeno generica. Ho ritenuto opportuno riprodurre la duplice limitazione stabilita dall'art. 706 del codice del 1865, al fine di evitare che il possessore rimanga arbitro di arrestare l'esecuzione della sentenza che ordina la restituzione della cosa, proponendo in via di opposizione all'esecuzione quella domanda di rimborso che non ebbe cura di proporre nel corso del giudizio di rivendicazione e facendo così valere il suo diritto di ritenzione. Per eliminare ogni dubbio circa tale diritto nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga che il pagamento delle indennità dovute dal rivendicante sia fatto ratealmente, il secondo comma dell'art. 1152 aggiunge che il possessore può ritenere la cosa finchè non siano fornite le garanzie ordinate a norma dell'articolo precedente. Del possesso di buona fede di beni mobili.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 542

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1152 · fonte del testo

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