Art. 603-bis c.p. — Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  • 1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • 2)utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[2]Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[3]Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

  • 1)la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
  • 2)la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • 3)la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • 4)la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[4]Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':

  • 1)il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • 2)il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
  • 3)l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).

Testo vigente dal 4 novembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 4 novembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2011 al 4 novembre 2016. 59 parole tolte, 115 parole aggiunte in 10 capoversi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, tolto: chiunque svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello aggiunto: e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

aggiunto: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

aggiunto: 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno tolto: o di necessita' dei lavoratori, e' punito con laaggiunto: .

aggiunto: Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e tolto: con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del tolto: primo comma aggiunto: presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti tolto: circostanze aggiunto: condizioni:

1) la tolto: sistematica retribuzione dei lavoratori aggiunto: reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o aggiunto: territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la tolto: sistematica aggiunto: reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, aggiunto: ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni tolto: della normativa aggiunto: delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavorotolto: , tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, aggiunto: a metodi di sorveglianzatolto: , o a situazioni alloggiative tolto: particolarmente degradanti.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori tolto: intermediati aggiunto: sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art603bis · fonte del testo

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