Art. 92 codice antimafia — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

  • a)dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
  • b)adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione ((mafiosa possono)) essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2025

    Questione inammissibile
    28 novembre 2025

    L’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass. 44996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (Precedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 92 codice antimafia

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  • Sentenza n. 180/2022

    Questione inammissibile
    19 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 Cost. - dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo d.lgs., quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Le misure di prevenzione personali e l'informazione antimafia costituiscono misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità e da esse conseguono i medesimi effetti interdittivi; rispetto ad un'esigenza di primario rilievo, qual è la garanzia di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia, non trova pertanto alcuna giustificazione la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice e al prefetto. Tuttavia l'estensione della deroga prevista per il giudice dal citato art. 67, comma 5, al procedimento amministrativo, comportando il trasferimento del relativo potere ad una diversa autorità, determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, con attribuzione al prefetto di nuovi, specifici poteri istruttori, e richiederebbe scelte riservate alla discrezionalità legislativa, alla quale parimenti appartiene la possibilità di utilizzare al medesimo scopo gli strumenti del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa, innovandoli ulteriormente. La necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento del soggetto colpito da interdittiva deve trovare soddisfazione in tempi rapidi attraverso un intervento legislativo non più procrastinabile. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 219/2019 - mass. 40895; O. 126/2019 - mass. 42638; S. 24/2019 - mass. 42491; O. 12/2017 - mass. 39284; S. 23/2016 - mass. 38720; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 510/2000 - mass. 25896 ).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 92 codice antimafia

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  • Sentenza n. 57/2020

    Questione infondata
    26 marzo 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 sono inammissibili - in quanto tesi ad allargare il thema decidendum - gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 89-bis codice antimafia · Art. 92 codice antimafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. .

… organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosatolto: , possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. Decorso il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art92 · fonte del testo

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