Art. 353-bis c.p. — Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032)).

Testo vigente dal 7 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 353-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 21104/2024

    29 maggio 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ha affermato che non è configurabile il delitto di turbata libertà di scelta del contraente, di cui all’art. 353-bis cod. pen., nel caso di procedura di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario, non essendo sufficiente, a tal fine, il richiamo all’esistenza di una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla designazione dello stesso, atteso che, in tal caso, la scelta non ha riguardo all’individuazione di un “contraente” per cessione di beni o all’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio.

    Art. 353-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art353bis · fonte del testo

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