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Impresa
Che da' piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay
Legge 29 novembre 1894, n. 560
- Aggiornato al
- 20 dicembre 1894
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1TRATTATO DI AMICIZIA E COMMERCIO tra l'Italia e il Paraguay ------ 22 agosto 1893 ------…
- Art. 2I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare…
- Art. 3I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu'…
- Art. 4Il Governo del Paraguay, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per…
- Art. 5I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a…
- Art. 6Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della…
- Art. 7Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio…
- Art. 8I cittadini dello due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due…
- Art. 9I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno in nessun caso…
- Art. 10Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o…
- Art. 11In tutti i territori e dominii dei due Stati sara' acordata ai bastimenti dell'altro la…
- Art. 12Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti…
- Art. 13Saranno considerati come bastimenti italiani nel Paraguay, e viceversa come bastimenti…
- Art. 14I cittadini di ciascuno dei due Paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti…
- Art. 15I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della…
- Art. 16I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia…
- Art. 17I due Governi contraenti si obbligano a fare eseguire le notificazioni o citazioni…
- Art. 18Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una…
- Art. 19Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della esecuzione del…
- Art. 20I cittadini indigenti dei due Paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle…
- Art. 21Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche…
- Art. 22Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i Consoli generali…
- Art. 23I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno…
- Art. 24Il presente trattato stara' in vigore per quattro anni, a decorrere dal giorno in cui si…
- Art. 25Il presente trattato sara' approvato e ratificato da S M. il Re d'italia e…
