Il Governo del Paraguay, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per concessioni fatte a privati od a societa', arruolamenti di emigrati italiani per il Paraguay, provvedera' perche' i contratti a proporsi si no equi e le promesse attuabili e che gli stessi contratti, se equi, vengano scrupolosamente eseguiti, invigilera' che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanita', dell'igiene, della sicurezza; punira' in conformita' alle leggi vigenti chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e dara' la sua miglior assistenza a quest'ultimo, quando ingannato o abusato, perche' consegua a chi si deve conveniente indennizzo.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
