[1]Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria del due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o paraguayani, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione piu' favorita.

[2]Questa reciproca eguaglianza di trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalita', dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della precedenza d'origine.

[3]Si osservera' la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (drawback) che la legislazione del due Paesi abbia gia' stabiliti o potesse in seguito stabilire.

[4]Non si percepiranno inoltre in Italia sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria del Paraguay, e, rispettivamente, nel Paraguay sopra la importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni piu' favorite.

[5]Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Paraguay (anche nel caso che i dazi ad valorem fossero convertiti in specifici) e, rispettivamente i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso ne' per qualunque motivo, per i prodotti o le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Paraguay, piu' elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione piu' favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Testo vigente dal 20 dicembre 1894

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1894-11-29;560~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari