[1]Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria del due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o paraguayani, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione piu' favorita.
[2]Questa reciproca eguaglianza di trattamento verra' indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalita', dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della precedenza d'origine.
[3]Si osservera' la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (drawback) che la legislazione del due Paesi abbia gia' stabiliti o potesse in seguito stabilire.
[4]Non si percepiranno inoltre in Italia sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria del Paraguay, e, rispettivamente, nel Paraguay sopra la importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni piu' favorite.
[5]Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Paraguay (anche nel caso che i dazi ad valorem fossero convertiti in specifici) e, rispettivamente i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso ne' per qualunque motivo, per i prodotti o le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Paraguay, piu' elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione piu' favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
