[1]Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa
[2]In questi casi l'azione di rivendicazione dovra' essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali delle parti interessate, che potranno per tal fine farsi rappresentare dai procuratori od agenti della loro nazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
