Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i Consoli generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunita' che le due Parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
