[1]TRATTATO DI AMICIZIA E COMMERCIO tra l'Italia e il Paraguay

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[3]22 agosto 1893

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[5]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Governo della Repubblica del Paraguay, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due paesi, hanno determinato di conchiudere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

[6]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA il signor commendatore Giuseppe Anfora, duca di Licignano, suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario pressa le Repubbliche del Plata e del Paraguay e

[7]L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[8]DEL PARAGUAY.

[9]il signor dottor Venanzio V. Lopez, suo Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, i quali dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[10]Art. 1.

[11]Vi sara' amicizia e completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

[12]I cittadini Italiani nella Repubblica del Paraguay ed i cittadini paraguayani negli Stati di Sua Maesta' il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero. Con cio' rimane anche inteso che i fiumi Paraguay e Parana' saranno aperti alla libera navigazione dei bastimenti italiani.

[13]I cittadini dl una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che godono il trattamento della nazione piu' favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

[14]Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 20 dicembre 1894

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urn:nir:stato:legge:1894-11-29;560~art1 · fonte del testo

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