I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro od embargo, ne' essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, ne' per ragioni di Stato, ne' per uso pubblico di veruna sorte.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
