Saranno considerati come bastimenti italiani nel Paraguay, e viceversa come bastimenti paraguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera o che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
