I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno in nessun caso soggetti nel porti dell'altra, a diritti maggiori o diversi da quelli che si pagano dai bastimenti delle nazioni piu' favorite per tonnellaggio, porto, pilotaggio, quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, delle provincie, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
