[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
[2]Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai prodotti che nei due Stati formeranno oggetto di monopolio o privilegio governativo, ne' ai brevetti d'invenzione, ne' alle marche, disegni e modelli di fabbrica, ne' a quei privilegi o sovvenzioni speciali che l'una delle due Parti contraenti credesse, nell'esercizio della sua liberta', opportuno di accordare, mediante contratto a titolo oneroso e correspettivo, a date linee di navigazione per fini e scopi determinati.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
