[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopolio o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

[2]Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai prodotti che nei due Stati formeranno oggetto di monopolio o privilegio governativo, ne' ai brevetti d'invenzione, ne' alle marche, disegni e modelli di fabbrica, ne' a quei privilegi o sovvenzioni speciali che l'una delle due Parti contraenti credesse, nell'esercizio della sua liberta', opportuno di accordare, mediante contratto a titolo oneroso e correspettivo, a date linee di navigazione per fini e scopi determinati.

Testo vigente dal 20 dicembre 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1894-11-29;560~art7 · fonte del testo

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