[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possono sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione dei presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.
[2]I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuna delle Parti nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.
[3]La procedura arbitrale sara' in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intendera' autorizzato previamente a determinarla.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
