[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della stessa protezione dei nazionali per tutto cio' che concerne la proprieta' delle invenzioni e scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica o di commercio.
[2]Tale protezione non potra' durare, a favore degli italiani nel Paraguay, e reciprocamenta dei paraguayani in Italia, per un tempo maggiore di quello stabilito dalla legge del paese per i nazionali, e non potra' essere invocata per quelle invenzioni, scoperte, marchi e segni di fabbrica o di commercio che appartengono al dominio pubblico nel paese d'origine.
[3]Siffatti diritti dei cittadini di una delle Parti contraenti non rimarranno pregiudicati negli Stati dell'altra per la circostanza di non aver fatto uso delle loro invenzioni o scoperte o delle marche rispettive secondo le leggi vigenti nei due Paesi.
[4]Non si potra' tuttavia rivendicare, dagli italiani nel Paraguay e dai paraguayani in Italia, la proprieta' esclusiva delle invenzioni, scoperte o marche rispettive, senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per cio' che riguarda il deposito del relativi disegni o modelli.
Testo vigente dal 20 dicembre 1894
