Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2008 al 1 marzo 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 3 agosto 2008
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 3 agosto 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione…
Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.
La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile già costituita. Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale è l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.
Art. 79 c.p.p. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 329 c.p.p. · Art. 335 c.p.p.
La disciplina dei tempi e modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile e non nell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Peraltro, come la Corte ha già affermato, il procedimento previsto del suddetto articolo è da ritenersi adeguato rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 198/1975.
Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 24 cost.
L'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, quinto comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadra nella figura del responsabile civile (cfr. motivazione nelle sentt. n. 24 del 1973 e n. 172 del 1974); ed è abilitato ad intervenire, in tale veste, nell'istruzione sommaria (sent. n. 172 del 1974). Peraltro, il danneggiato, nell'istruttoria sommaria, a differenza di quella formale, non può citare il responsabile civile se non per il dibattimento, ai sensi dell'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., e resta privo di tutela nel suo diritto ad ottenere nei confronti dell'assicurazione la pronunzia sulla "provvisionale", di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. L'art. 108, primo comma, cod. proc. pen., è, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, proposta subordinatamente all'ipotesi che non fosse riconosciuta all'assicurato la qualità di responsabile civile. - v. S. nn. 24 del 1973, 172 del 1974, 198 del 1975.
Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 24 cost.
dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l…
Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2006 al 3 agosto 2008.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art24 · fonte del testo
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