Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1977 dal tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di

Chierichini Augusto, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 20

luglio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento nel

procedimento penale, condotto con rito sommario, a carico di

Chierichini Augusto, imputato di omicidio colposo in danno di Porto

Francesco, la moglie e la figlia minore di quest'ultimo, con istanza 22

dicembre 1976 diretta al presidente del tribunale di Roma, 3ª sezione

penale, chiedevano la liquidazione di una somma, a titolo di

provvisionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, nei confronti di De Santis Teresa e s.p.a. MEIE, delle quali

domandavano la citazione, quali responsabili civili, nella rispettiva

qualità di proprietaria e di società assicuratrice dell'autovettura

investitrice che aveva cagionato la morte del Porto Francesco.

Con ordinanza emessa l'11 marzo 1977, il tribunale ha rilevato che

alla proponibilità della richiesta avanzata dalle parti civili, osta

l'attuale disposto dell'art. 108 del codice di procedura penale, il

quale non prevede la citazione del responsabile civile durante la fase

degli atti preliminari al dibattimento, qualora il procedimento sia

stato condotto con istruzione sommaria.

Consegue da ciò, ad avviso del tribunale, che durante detta fase

il danneggiato resta privo di tutela, e questa limitazione s'appalesa

ancor più ingiustificata ove si consideri che il citato art. 24 della

legge n. 990 del 1969 consente al danneggiato di chiedere la

provvisionale durante tutto il corso del giudizio di primo grado.

Dopo aver osservato che, nel caso in esame, ricorrono quelle stesse

ragioni che, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, hanno

indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità

dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consentiva la citazione del responsabile civile nel corso

dell'istruttoria sommaria (sentenza n. 14 del 1976), il tribunale ha

sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante ai fini della decisione

sulla istanza avanzata dalle parti civili, e non manifestamente

infondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente, durante la fase

degli atti preliminari al giudizio, nei procedimenti condotti con rito

sommario, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si

chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

L'ordinanza, dopo le comunicazioni e notificazioni di rito, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del

20 luglio 1977.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti

preliminari al giudizio nei procedimenti condotti con istruzione

sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si

richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi

dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti. Il che, ad avviso del giudice a

quo, si risolve in una violazione dell'art. 24 della Costituzione,

rimanendo, durante tale fase, privo di tutela il diritto del

danneggiato all'assegnazione della somma anzidetta.

2. - La questione è fondata.

L'art. 108 cit., nel suo primo comma, prevede che nel procedimento

con istruzione formale la citazione del responsabile civile debba

essere fatta "al più tardi" per il dibattimento fissato per la prima

volta, con ciò stesso consentendo tale citazione ancor prima, e cioè

nel corso della istruzione e degli atti preliminari al giudizio; mentre

prescrive che negli altri procedimenti la citazione possa essere fatta

solo per il dibattimento. La Corte, però, con sentenza n. 14 del 1976,

di detta norma ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella

parte in cui non consente, nel corso dell'istruzione sommaria, la

citazione del responsabile civile nei cui confronti si chieda la

provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Ed a

tale pronuncia è pervenuta osservando che l'impossibilità per il

danneggiato di chiedere la provvisionale contro l'assicuratore durante

il corso dell'istruzione sommaria, oltre a concretare una disparità di

trattamento rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione

formale (durante la quale la predetta richiesta è, invece,

ammissibile), si risolve in una violazione dell'art. 24 della

Costituzione, rimanendo, durante il corso dell'istruzione sommaria,

privo di tutela il diritto del danneggiato ad ottenere la pronuncia di

cui all'art. 24 della citata legge del 1969.

Rileva, giustamente, il giudice a quo che nella questione ora

sottoposta all'esame della Corte ricorrono quelle stesse ragioni che,

con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, furono poste a

base della sentenza n. 14 del 1976. Ed invero, mentre nei procedimenti

con istruzione formale la citazione in parola, come già ricordato,

può essere fatta tanto nel corso dell'istruzione, quanto nella fase

degli atti preliminari al giudizio, e al più tardi per il dibattimento

fissato per la prima volta, in quelli con istruzione sommaria la

medesima citazione può, oltre che per il dibattimento, essere

egualmente fatta, per effetto della richiamata sentenza, nel corso

dell'istruzione, ma non, invece, nella fase intermedia degli atti

preliminari: differenza, questa, che non appare fondata su alcuna

plausibile ragione, e che concreta la denunciata violazione del

precetto costituzionale.

Va, in conseguenza, dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale anche nella

parte in cui, per i procedimenti con istruzione sommaria, non consente,

durante la fase degli atti preliminari al giudizio, la citazione del

responsabile civile, nei cui confronti si chieda la provvisionale di

cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969. Con il che, ai fini che si

considerano, la equiparazione dei due tipi di procedimento può ora

dirsi completa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente,

durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che

siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del

responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di

una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge

24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo deila Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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