Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 24

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Iommi Giorgio

ed altra, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973;

2) ordinanza emessa il 5 luglio 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Scalzulli Potito, iscritta al n. 39 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal pretore di Asti nel

procedimento penale a carico di Bava Saverio, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 15 settembre 1974;

4) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal tribunale di

Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Pacchiarotti

Natalino e Ramucci Natale, iscritta al n. 347 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del

30 ottobre 1974;

5) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Del Vecchio

Umberto ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29

gennaio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente' del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 27 giugno 1973 il giudice istruttore del

tribunale di Velletri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione, nel corso del procedimento

penale a carico di Giorgio Iommi e Bianca Frezza.

Osserva il giudice a quo che la norma denunciata, in base alla

quale il giudice istruttore, ove ritenga che risultino gravi elementi

di responsabilità a carico del conducente, provvede, dopo aver sentito

le parti, ad un'assegnazione di una somma con ordinanza immediatamente

esecutiva, contrasta col principio consacrato nell'art. 27, per cui

l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel chiedere che la Corte dichiari manifestamente infondata la

questione di legittimità sollevata, l'Avvocatura osserva che il

provvedimento di cui all'art. 24, pur non essendo agevolmente

classificabile tra le condanne al pagamento di una provvisionale, è

certamente un provvedimento d'urgenza legittimato dal fumus boni iuris

(gravi elementi di responsabilità sulla base di un sommario

accertamento) e dal periculum in mora (rischio connesso allo stato di

insoddisfazione del diritto del danneggiato o dei suoi eredi che

versino in istato di bisogno). Sarebbe quindi un provvedimento

cautelare che incide o può incidere sul patrimonio dell'imputato, come

il sequestro o l'ipoteca, e che avrebbe certamente una importanza assai

minore, di altri provvedimenti cautelari, quali quelli restrittivi

della libertà personale, i quali, ricorrendone le condizioni ed entro

determinati limiti previsti dall'ordinamento, sono adottati parimenti

sulla base di un accertamento sommario

Secondo l'Avvocatura, se si sostiene che l'art. 24 della legge in

esame viola la cosiddetta presunzione di non colpevolezza, a fortiori

dovrebbe sostenersi che tale presunzione è violata da tutte le norme

del codice di procedura penale che consentono (o addirittura impongono)

la custodia preventiva, il che è da escludersi in modo assoluto.

In realtà, il provvedimento di cui si tratta non costituirebbe una

condanna anticipata dell'imputato, essendo invece solo una misura

cautelare e, per di più, di natura civilistica, imposta da imperiose

esigenze sociali.

3. - Ordinanza di analogo tenore è stata emessa dal pretore di

Milano il 5 luglio 1973 nel procedimento penale a carico di Scalzulli

Potito. Pure in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri che ha chiesto dichiarazione di manifesta

infondatezza della questione, in base alle argomentazioni già

riferite.

4. - Anche il pretore di Asti ha sollevato questione di

legittimità dell'art. 24 della legge n. 990 (ordinanza 28 gennaio

1974, imputato Bava), in relazione - questa volta - all'art. 24 della

Costituzione.

Ritenuta la manifesta infondatezza dell'analoga questione in

relazione all'art. 27 della Costituzione, poiché il provvedimento

previsto dalla norma denunciata non è di natura penale ma ha carattere

squisitamente cautelare civile, il giudice a quo osserva come nel

procedimento previsto dall'art. 24 venga violato il diritto di difesa

dalla circostanza che il giudice nei procedimenti penali si basa su

fatti che, dato il sistema istruttorio in vigore, devono rimanere

segreti. La violazione dell'art. 24 Cost. apparirebbe tanto più grave

considerando che avverso l'ordinanza, emanata ai sensi della norma

denunciata, non è dato esperire alcuno specifico mezzo d'impugnazione.

5. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla

Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia

dichiarata infondata.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura osserva che, se si tiene presente

che il diritto di difesa previsto dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione rende concreta la protezione giurisdizionale e deve essere

inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica nello svolgimento

di ogni processo, apparirebbe astrattamente inipotizzabile la lesione

dell'area costituzionalmente protetta dall'art. 24 della Costituzione

ad opera della norma denunciata, una volta che la difesa è assicurata

all'imputato anche nella fase del giudizio in cui il giudice è

chiamato ad emettere quel provvedimento d'urgenza e cautelare. Inoltre

è da rilevarsi come tale lesione, nella specie ed in concreto, non si

è affatto verificata, essendosi l'imputato difeso e difeso proprio in

relazione all'istanza della parte lesa di ottenere quel provvedimento.

Né dovrebbe accogliersi la prospettazione posta a preteso sostegno

della non mancata infondatezza della questione sollevata, e cioè che

il diritto di difesa sarebbe violato sia in quanto l'imputato non

conoscerebbe "i fatti" coperti dal segreto istruttorio, sia in quanto

avverso l'ordinanza prevista dalla norma denunciata "non è concesso di

esperire alcun specifico mezzo di impugnazione", una volta che i

"fatti" risultano dall'imputazione e che il problema del regime delle

impugnazioni di un certo provvedimento - che, peraltro, è revocabile

con la decisione di merito - non atterrebbe al diritto di difesa di cui

all'art. 24 della Costituzione.

6. - Nel corso del procedimento promosso da Natalina Pacchiarotti

contro Natale Ramucci, il tribunale di Civitavecchia, con ordinanza

emessa il 28 giugno 1974, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il tribunale premette di essere stato adito in pendenza di un

procedimento penale in fase d'istruttoria sommaria condotta dal p.m.

con ricorso promosso dalla Pacchiarotti per ottenere il provvedimento

di cui alla norma denunciata. Sempre secondo il tribunale tale ricorso

dovrebbe essere dichiarato inammissibile poiché l'art. 24 della legge

n. 990 abilita a richiedere la liquidazione provvisoria di una somma al

giudice istruttore civile e penale, al tribunale nel corso del giudizio

di primo grado o al pretore, con esclusione dunque del pubblico

ministero. In ogni caso sarebbe da non ammettersi la competenza del

tribunale in pendenza di un'istruttoria sommaria.

Ciò concreterebbe da un lato una disparità di trattamento tra

soggetti che si trovano in situazioni identiche, e violazione del

diritto costituzionale di difesa nei confronti del danneggiato

bisognoso, derivante dall'irrazionale e ingiustificato trattamento

discriminatorio.

7. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiarazione di

irrilevanza o, in subordine, di infondatezza, della questione proposta.

Osserva infatti l'Avvocatura che, secondo il medesimo articolo 24

denunziato dal tribunale di Civitavecchia, il ricorso poteva essere

proposto dal danneggiato, ove questo avesse iniziato un procedimento

civile che sarebbe rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 3 del codice di

procedura penale.

In tale ipotesi, invero, la norma denunciata dispone che l'istanza

possa essere proposta al Presidente del tribunale o al pretore dinanzi

al quale la causa stessa è pendente.

Pertanto l'inammissibilità del ricorso della Pacchiarotti

discenderebbe da motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza di

rinvio, con conseguente irrilevanza della questione proposta, che in

ogni caso risulterebbe infondata.

8. - Il giudice istruttore del tribunale di Napoli, con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1974 nel corso del procedimento penale a carico di

Umberto Del Vecchio, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

relazione all'art. 2 della stessa legge, nelle parti in cui non si

estende ai natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Il pretore osserva che, pur ammesso che legittimamente il

legislatore abbia usato della propria discrezionalità nell'escludere

dall'obbligo assicurativo quei natanti le dimensioni dei quali

presuppongono una sufficiente garanzia patrimoniale per la

responsabilità civile, non sembra invece che possa ritenersi

costituzionalmente legittima la conseguente tutela discriminatoria

offerta a chi abbia bisogno di un immediato soccorso assistenziale, non

essendovi differenze, rispetto allo stato di bisogno determinato dal

sinistro, "tra la situazione di un bagnante storpiato dall'elica di un

gozzo e quella di un barcaiolo speronato e ferito da un

transatlantico".

9. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del

Consiglio dei ministri per chiedere che la questione venga dichiarata

infondata.

L'Avvocatura osserva che la disciplina relativa alle assicurazioni

nel settore marittimo trova la sua fonte in norme interne ed

internazionali, e che l'assimilazione dei natanti inferiori alle 25

tonnellate di stazza agli altri veicoli per i quali v'è obbligo

assicurativo è stata fatta in relazione ad un settore ben delimitato

della navigazione marittima, sia in relazione alle analogie che

presenta tale settore con quello automobilistico (uso di diporto) sia

per i frequenti e gravi incidenti che si erano verificati durante la

stagione balneare per opera di imbarcazioni con motore di diporto.

La sostanziale differenza fra questi ultimi natanti e i primi,

soggetti ad altre normazioni, renderebbe del tutto razionale e

giustificata la mancata estensione dell'art. 24 della legge n. 990,

anche in considerazione della relativa non frequenza di incidenti e

sinistri provocati da navi di grande stazza. Considerato in diritto :

1. - I cinque giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno

riuniti e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano identiche o

analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine alla

medesima disposizione di legge.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla

Corte dai giudici a quo possono distinguersi come segue:

a) se contrasti con l'art. 27 della Costituzione il disposto

dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede

che nel corso di un giudizio civile o penale di primo grado il giudice

istruttore o il tribunale o il pretore o, nel caso che il giudizio

civile sia sospeso ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale,

il presidente del tribunale o il pretore, possa, su domanda degli

interessati, con ordinanza immediatamente esecutiva assegnare agli

aventi diritto al risarcimento, i quali, a causa del sinistro, vengano

a trovarsi in stato di bisogno, una somma nei limiti dei quattro quinti

della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato nella

sentenza, somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno

(giudice istruttore del tribunale di Velletri, pretore di Milano).

b) Se la medesima norma contrasti con l'art. 24 della Costituzione

in quanto il provvedimento del giudice si basa su fatti coperti dal

segreto istruttorio e in quanto nei confronti di detto provvedimento,

all'interessato non è dato esperire alcun specifico mezzo di

impugnazione (pretore di Asti).

c) Se la medesima norma contrasti con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione in quanto non prevede che, nel corso di istruttoria penale

con rito sommario avanti il pubblico ministero, possa essere assegnata,

su richiesta degli interessati, una somma agli aventi diritto al

risarcimento che, a causa del sinistro, versino in stato di bisogno

(tribunale di Civitavecchia).

d) Se la medesima norma, in relazione con l'art. 2 della stessa

legge, contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto non estende

la disposizione in essa contenuta anche ai casi di sinistri provocati

da natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate, creando in tal modo

disparità di trattamento fra gli aventi diritto al risarcimento che

versino in stato di bisogno (tribunale di Napoli).

3. - Non fondata risulta la questione di legittimità

costituzionale di cui alle ordinanze del giudice istruttore di Velletri

e del pretore di Milano.

Come è confermato anche dalla relazione che accompagna la legge n.

990 del 1969, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la disposizione

contenuta nell'art. 24 risponde alla esigenza fortemente sentita nella

coscienza sociale di non far gravare sul danneggiato, che, in

conseguenza del sinistro, versi in stato di bisogno, i pregiudizi della

durata del giudizio quando già anche da un sommario accertamento

risultino gravi indizi a carico del conducente del veicolo o del

natante che ha causato l'evento.

La norma, dato il carattere provvisorio del provvedimento di natura

civilistica che incide o può incidere nelle more del giudizio sul

patrimonio dell'imputato, che è rigorosamente condizionato a

determinati presupposti quali l'esistenza di gravi elementi di

responsabilità a carico del conducente e lo stato di bisogno, a causa

del sinistro, del danneggiato, provvedimento espressamente limitato nel

suo ammontare rispetto alla presumibile entità del risarcimento e che

può essere revocato nell'ulteriore fase processuale, non confligge con

il principio sancito dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione,

in quanto non implica alcuna presunzione di colpevolezza del conducente

né preclude in alcun modo o limita il completo accertamento dei fatti

ed ogni e qualunque indagine in merito alla responsabilità

dell'imputato.

Come giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, l'assunto del

giudice a quo che vede la violazione del principio di non colpevolezza

nell'attribuzione al magistrato della potestà di emettere un

provvedimento interinale e provvisorio basandosi su elementi

istruttori, porterebbe a ritenere costituzionalmente illegittimo ogni

altro provvedimento consentito od imposto dal codice di procedura

penale durante l'istruttoria, quali ad esempio la custodia preventiva o

l'applicazione preventiva di pene accessorie.

4. - Non fondata è anche la questione di legittimità

costituzionale della medesima norma in riferimento all'art. 24 della

Costituzione in quanto la disposizione in esame non limita il diritto

della difesa che, sia in questa fase preliminare, sia in quella

successiva di giudizio definitivo, può liberamente svolgersi ed è

pienamente tutelato.

Il denunziato art. 24 della legge n. 990 del 1969 non solo non

compromette le garanzie connesse al processo, quali il contraddittorio,

l'assistenza tecnica ed altre, ma fa espresso obbligo al giudice di

sentire le parti e di disporre sommari accertamenti prima di decidere

sulla domanda degli interessati avente come oggetto l'emanazione del

provvedimento interinale, il quale ha una funzione strumentale e, non

essendo emesso a conclusione di una trattazione di merito, non può

esercitare alcuna autorità di giudicato, né dar luogo ad alcuna

preclusione riguardo all'an debeatur e al quantum nel giudizio relativo

al risarcimento, e all'accertamento della liceità o meno del

comportamento dell'imputato e alla sua responsabilità nell'evento

dannoso.

Né il diritto di difesa può ritenersi leso in quanto il

provvedimento si basa su fatti e accertamenti che possono essere

coperti dal segreto istruttorio. A parte che il conducente, come

protagonista del sinistro, è normalmente in grado di avere la nozione

dell'esatto svolgimento dei fatti, la difesa può essere ampiamente

svolta potendo anche richiedersi la revoca del provvedimento

successivamente alla chiusura dell'istruttoria e al deposito degli

atti, in base a nuovi elementi acquisiti e portati alla conoscenza

delle parti.

5. - Nemmeno risulta violato il principio di uguaglianza per il

fatto che il denunziato art. 24 della legge n. 990 del 1969, in

relazione all'art. 2, esclude dalla sua normativa i natanti di stazza

superiore alle 25 tonnellate.

I natanti di tale tonnellaggio rispetto a quelli minori, presentano

caratteristiche tecniche del tutto diverse, anche per quanto concerne i

loro sistemi di comando, salvataggio, avvistamento, sicurezza, sono

sottoposti a norme assicurative del tutto diverse, imposte e regolate

da convenzioni internazionali, sono esposti assai meno degli altri a

sinistri derivanti dall'investimento di singole persone, nonché

offrono ai sinistrati garanzie assai maggiori di risarcimento e

assistenza.

Il diverso trattamento della legge impugnata nei confronti dei

danneggiati da sinistri causati dagli uni e dagli altri natanti non

solo è razionalmente giustificato in base a differenti situazioni

obbiettive e giuridiche, ma necessariamente s'impone anche in relazione

al diverso regime assicurativo.

6. - Più complessa si presenta la questione sollevata dal

tribunale di Civitavecchia di violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione in quanto l'articolo impugnato porrebbe in essere una

normativa inadeguata escludendo che gli aventi diritto al risarcimento,

i quali a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno,

possano azionare la pretesa di richiedere la liquidazione di una

provvisionale durante il corso di un procedimento di istruttoria penale

sommaria avanti il pubblico ministero.

Infatti, argomenta il giudice a quo, il danneggiato in questo caso

non può formulare la richiesta al p.m. il quale è sprovvisto di

poteri decisori, né al giudice istruttore perché con la normativa

vigente questi non è investito del processo e d'altro canto la legge

riconosce al solo imputato la facoltà di richiedere, nelle forme e nei

casi espressamente previsti, il passaggio all'istruttoria formale

quando il procedimento è istruito con il rito sommario. Questa

denunziata inadeguatezza dell'art. 24 della legge 990, la quale

contrasta con gli scopi che la norma in esame si propone di realizzare,

darebbero luogo ad una disparità di trattamento fra i danneggiati che

a causa del sinistro versino in stato di bisogno nel caso di

procedimento penale sommario rispetto ad altri procedimenti.

La questione è fondata.

Non può accogliersi l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di

irrilevanza della questione, in quanto il danneggiato potrebbe ottenere

il provvedimento previsto nel citato art. 24 della legge 990 del 1969

esperendo l'azione civile per il risarcimento del danno e rivolgendosi,

a seguito della sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 del

codice di procedura penale, al Presidente del tribunale o al pretore.

A parte che la possibilità offerta al danneggiato di seguire una

diversa procedura non modifica la questione di legittimità

costituzionale sottoposta alla Corte dal giudice a quo e relativa alla

concessione del provvedimento nella fase di istruttoria sommaria al

danneggiato che non abbia esperito l'azione civile, va rilevato che la

procedura prospettata dall'Avvocatura dello Stato comporterebbe un

aggravio processuale per i danneggiati, lesivo del diritto di difesa,

per le difficoltà che essi potrebbero incontrare nel costituirsi parti

civili nel processo penale pendente, una volta esperita l'azione civile

rimasta sospesa ex articolo 3 c.p.p., o, viceversa, perché

perderebbero definitivamente la possibilità di essere parti del

procedimento penale, una volta revocata la costituzione di parte

civile, onde esperire l'azione civile dinanzi al giudice civile.

La Corte ritiene che, pur essendo plausibile e razionale

l'esclusione del p.m. in quanto sfornito di poteri decisori dagli

organi legittimati alla concessione del provvedimento, la norma si

rivela costituzionalmente illegittima laddove non prevede che nessun

altro organo possa adottare il medesimo provvedimento nel corso

dell'istruttoria sommaria. Questi va individuato nel giudice istruttore

cui l'ordinamento conferisce in via generale poteri decisori per taluni

provvedimenti in pendenza di istruttoria sommaria, in guisa da

garantire anche in questo procedimento come negli altri, la tutela

degli interessi e dei diritti delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta

dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale

provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e

coi presupposti di cui al medesimo art. 24;

2) non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate dalle

ordinanze in epigrafe del giudice istruttore del tribunale di Velletri,

dei pretori di Milano e di Asti e del giudice istruttore del tribunale

di Napoli in riferimento agli artt. 27, 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA- GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari