Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Art. 3 cost. · Art. 8 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art8 · fonte del testo
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