Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 198/1975

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1975

    dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione…

    Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 192/1991

    Questione infondata
    2 maggio 1991

    La scelta operata dal legislatore a tutela e realizzazione di altri interessi che ha ritenuto di dover privilegiare, quali quelli della speditezza del processo penale e del mantenimento del segreto che copre gli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, giustifica pienamente la mancata previsione di un'apposita udienza, prima di quella preliminare, nella quale il giudice penale possa decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale avanzata dalla parte civile già costituita. Non è, infatti, del tutto precluso l'esercizio della funzione giurisdizionale in sede penale e non sussiste la impossibilità del giudice di decidere su una istanza legittimamente propostagli in quanto sono solo regolati i tempi del procedimento; ne' peraltro, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale è l'unico strumento di tutela giurisdizionale del diritto del danneggiato, atteso che, per l'art. 75, l'azione anteriormente proposta in sede civile prosegue se non è trasferita in sede penale allo stesso modo di quella iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Neppure risulta violato l'art. 3 della Costituzione in quanto le situazioni poste a raffronto, quella in esame e quella della concessione del sequestro penale o del dissequestro per cui sono previste apposite udienze, sono nettamente diverse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del codice di procedura penale e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sulla istanza di asegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione). - In tema di azione civile nel processo penale e di interesse alla speditezza di quest'ultimo: S. n. 443/1990; - Sui tempi per la richiesta della provvisionale nel vecchio rito: S. n. 14/1976.

    Art. 79 c.p.p. · Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 329 c.p.p. · Art. 335 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 171/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    La disciplina dei tempi e modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio penale pendente nei confronti dell'assicurato è contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il responsabile civile e non nell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Peraltro, come la Corte ha già affermato, il procedimento previsto del suddetto articolo è da ritenersi adeguato rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 198/1975.

    Art. 24 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1975 al 1 gennaio 2006. 187 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidate con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale e' pendente la causa stessa che provvedera' dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio. L'istanza puo' essere ripetuta nel corso del giudizio. L'ordinanza puo' essere revocata con la decisione del merito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209

    Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art24 · fonte del testo

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