Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio

1977 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Statuto

Aldo, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Salerno, nel processo e con l'ordinanza

di cui in epigrafe, sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3

e 24 Cost.,

- che, ad avviso del Pretore, disponendo il detto articolo che la

citazione o l'intervento del responsabile civile non abbia effetto nel

giudizio penale se interviene la revoca espressa o tacita della

costituzione di parte civile, potrebbe accadere che il responsabile

civile venga chiamato in causa e condannato ad una provvisionale ex

art. 24 l. 24 dicembre 1969 n. 990, senza potere poi più esercitare la

sua difesa nel processo penale (e quindi ottenere, colla sentenza di

merito, la revoca dell'ordinanza che assegnava la provvisionale, come

previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24) qualora la parte

civile revochi la costituzione ai sensi dell'art. 115 cod. proc. pen.,

- che nel giudizio interveniva l'Avvocatura generale dello Stato,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale,

dubitando comunque della rilevanza, chiedeva che venisse dichiarata

l'infondatezza della questione, sia perché essa è stata mal posta, in

quanto semmai doveva essere impugnato proprio l'art. 24 della legge in

parola e non l'art. 115 cod. proc. pen., sia perché l'art. 24 è stato

non correttamente interpretato, dato che l'ordinanza di revoca può in

ogni caso essere pronunziata dal Pretore, o immediatamente, non appena

revocata la costituzione di parte civile o, ad ogni modo, colla

sentenza di merito.

Considerato, però, che effettivamente il Pretore non si è nemmeno

proposta la questione della rilevanza, mentre dall'ordinanza non solo

non risulta che sia mai stata pronunziata condanna del responsabile

civile al pagamento di una provvisionale, ma sembrerebbe anzi dal suo

tenore doversi escludere,

che, pertanto, la questione è inammissibile per assoluto difetto

di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di

Salerno con l'ordinanza 20 gennaio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24

Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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