Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95 e

108 del codice di procedura penale e dell'art. 24 della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1973 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Menin Elia, iscritta al n. 453 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1973 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Vallone Claudio, iscritta al n. 9 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal pretore di Sora nel

procedimento penale a carico di Gabriele Giovanni, iscritta al n. 535

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dell'istruttoria penale dinanzi al pretore di Napoli

a carico di Claudio Vallone, imputato di lesioni colpose, la parte

lesa, costituita parte civile, chiedeva che fosse liquidata una somma a

titolo di provvisionale nei confronti dell'assicuratore, al quale, su

conforme provvedimento pretorio, l'istanza veniva notificata.

Dopo di che, esso pretore, con ordinanza 14 novembre 1973,

sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

nella parte in cui non consente la citazione del responsabile civile

nel corso dell'istruzione (sommaria) pretorile; e dell'art. 95, primo

comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte

in cui non prescrive che la dichiarazione di costituzione di parte

civile sia notificata, prima del dibattimento, anche al responsabile

civile.

In via subordinata, e per l'ipotesi in cui l'assicuratore non fosse

da qualificarsi responsabile civile, lo stesso pretore sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma,

della legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 24 Cost., nella

parte in cui consente, nell'istruttoria pretorile, la citazione

dell'assicuratore e la condanna del medesimo al pagamento di somma da

imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Nel formulare le prime due questioni, il pretore muove dal

presupposto che l'assicuratore sia legittimato ad assumere la veste di

responsabile civile; e deduce che, allo scopo di evitare che questi

possa essere pregiudicato da una sua citazione nello stadio di una già

avanzata istruttoria, occorrerebbe accogliere anche la seconda

questione, sì da metterlo in condizione di poter intervenire

tempestivamente nel processo, dopo aver avuto conoscenza della

costituzione della parte civile.

Invece, nella subordinata ipotesi in cui fosse da escludere la

predetta legittimazione dell'assicuratore, non sussisterebbero ostacoli

alla sua presenza nella procedura di assegnazione della somma nella

fase istruttoria; ma, non essendo parte nel processo penale,

l'assicuratore resterebbe privo delle garanzie della difesa tecnica e

del contraddittorio, dato che egli non potrebbe partecipare agli atti

ai quali hanno diritto di assistere i difensori, né, a causa del

segreto istruttorio, avere cognizione di quelli dal magistrato già

compiuti.

2. - Nel procedimento penale contro Elia Menin, il pretore di

Padova, con ordinanza 28 novembre 1973, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, cod. proc.

pen., nonché dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., ritenendo di non

poter provvedere sulla domanda di assegnazione della cosiddetta

provvisionale, previa citazione dell'assicuratore, avanzata dalla parte

civile.

3. - Nel procedimento penale, in fase istruttoria, dinanzi al

pretore di Sora, contro Giovanni Gabriele, imputato di lesioni colpose

a seguito di incidente stradale, la parte civile chiedeva

l'assegnazione in suo favore di una somma da imputarsi nella

liquidazione definitiva del danno, ai sensi dell'art. 24 della legge

n. 990 del 1969.

Con ordinanza 14 ottobre 1974, il pretore riteneva rilevante ai

fini della decisione di tale domanda e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale del ridetto art. 108 cod. proc. pen., nella parte in cui

non consente, nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile), la

citazione del responsabile civile.

4. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata

costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sottoposte alla Corte dalle tre ordinanze in

epigrafe sono le seguenti:

a) se l'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale,

unitamente all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non

consentendo la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore

nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile) violi gli artt. 3 e

24 della Costituzione;

b) se l'art. 95, primo comma, cod. proc. pen. - prescrivendo che la

dichiarazione di costituzione di parte civile sia notificata, prima del

dibattimento, solo al pubblico ministero e all'imputato - violi l'art.

24 Cost., in quanto non dispone che la notifica sia fatta anche

all'assicuratore, quale responsabile civile;

c) in via subordinata, qualora debba escludersi che l'assicuratore

possa assumere la veste di responsabile civile, se l'art. 24 della

legge n. 990 del 1969 - nella parte in cui prevede la chiamata

dell'assicuratore e la di lui condanna al pagamento di somma da

imputarsi alla liquidazione definitiva del danno - violi l'art. 24

della Costituzione.

2. - Pur nella varietà delle situazioni processuali quali emergono

dalle tre ordinanze di rimessione (e dagli atti dei relativi

procedimenti), le questioni concernono la stessa materia ed i giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

3. - Che l'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad

altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, primo

comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadri nella figura del

responsabile civile prevista dal codice di diritto processuale è

ritenuto dalla prevalente dottrina ed è stato già riconosciuto nella

motivazione, tra l'altro, delle decisioni di questa Corte n. 24 del

1973 e n. 172 del 1974: e, pertanto, la partecipazione

dell'assicuratore al procedimento penale contro l'assicurato, nella

fase istruttoria o dibattimentale, è regolata dalle norme di detto

codice processuale relative al responsabile civile.

4. - Il complesso problema all'esame della Corte non investe la

legittimità dell'istituto della cosiddetta provvisionale, che,

introdotta dalla più volte citata legge n. 990 del 1969, è ispirata

ad apprezzabili motivi d'ordine morale e sociale (vedasi la sentenza n.

198 del 1975).

5. - È da tener fermo che l'assicuratore, obbligato civilmente al

risarcimento, è abilitato ad intervenire come responsabile civile

nell'istruttoria anche sommaria (vedasi la sentenza n. 172 del 1974).

Del che si ha riprova testuale nell'art. 95, secondo comma, cod. proc.

pen., per il quale "le istanze proposte (dalla parte civile) dopo la

citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del

dibattimento essere notificate anche al responsabile civile".

Tuttavia, il problema sorge rispetto all'ipotesi in cui il

danneggiato intenda chiedere la provvisionale di cui all'art. 24 legge

24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore, il quale non

sia intervenuto nell'istruzione. Risulta dai principii - ed è

pacificamente riconosciuto - che l'istanza ex art. 24, presuppone la

costituzione di parte civile; ed è ovvio che in tanto l'istanza

medesima può essere rivolta nei confronti dell'assicuratore, in quanto

l'azione civile nel procedimento penale sia esercitata anche contro

quest'ultimo.

Ora, mentre ciò è possibile nella istruzione formale, è, invece,

precluso nell'istruzione sommaria, alla stregua del disposto dell'art.

108 cod. proc. pen., il quale - con riguardo a tale tipo di

procedimento - non consente la citazione del responsabile civile se non

per il dibattimento.

Ne consegue che durante il corso dell'istruzione sommaria il

danneggiato non potrebbe chiedere la provvisionale contro

l'assicuratore; il che, oltre a creare una disparità di trattamento

rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione formale (durante

la quale la predetta richiesta del danneggiato è ammissibile), si

risolve in una violazione dell'art. 24 Cost., rimanendo, durante tutto

il corso dell'istruzione sommaria, privo di tutela il diritto del

danneggiato ad ottenere la pronunzia di cui all'art. 24 della citata

legge del 1969.

Ricorrono, cioè, riguardo alla pretesa del danneggiato contro il

responsabile civile, quelle stesse ragioni che, con riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., hanno indotto questa Corte a ritenere illegittima

la normativa che, durante l'istruzione sommaria condotta dal P.M.,

rendeva impossibile (per difetto dei poteri decisori del P.M.) la

proponibilità dell'istanza di provvisionale nei confronti

dell'imputato (sentenza n. 198 del 1975).

Nella specie, alla proponibilità della richiesta di provvisionale

contro l'assicuratore durante il corso dell'istruzione sommaria, osta -

come si è detto - l'art. 108 del codice di procedura penale. Del

quale, pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale nella

parte, appunto, in cui non consente, nel corso dell'istruzione

sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si

chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

6. - La questione dell'illegittimità dell'art. 95, primo comma,

cod. proc. pen. - formulata dal pretore di Napoli sotto il profilo che

la mancata prescrizione di notificazione, prima del dibattimento, della

dichiarazione di costituzione di parte civile anche all'assicuratore

quale responsabile civile, violi, in danno del medesimo, l'art. 24

della Costituzione è - manifestamente infondata.

Questa Corte, invero, con decisione n. 172 del 1974, ha già

dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 95 cod. proc. pen. - sotto l'identico profilo

ora nuovamente prospettato - rilevando che "ai sensi dell'art. 3 della

legge 15 dicembre 1972, n. 773, portante modifiche al codice di

procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti,

applicabile anche ai procedimenti con istruzione sommaria, sin dal

primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare

a coloro che vi possono avere interesse, come parti private, una

comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate

e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà

di nominare un difensore, il che, per quanto attiene al responsabile

civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a

questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile

nei confronti dell'imputato".

7. - Poiché, come già detto nel paragrafo 3, l'assicuratore -

sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati

dall'assicurato nella circolazione di autoveicoli - si configura quale

responsabile civile, resta assorbita la questione di legittimità

dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che è stata proposta

subordinatamente all'ipotesi che all'assicuratore non si riconosca la

predetta qualità di responsabile civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente,

nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile

civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art.

24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti);

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 95, primo comma, del codice di procedura

penale sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

pretore di Napoli e già dichiarata non fondata con sentenza n. 172 del

1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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