Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/1979

    Questione infondata
    21 novembre 1979

    L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art5 · fonte del testo

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