Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.
Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, circoscrivendo l'operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione di veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, non prevede l'estensione della copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti, ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro. Il rimettente, infatti, sollecita un intervento addittivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Invero, allo scopo di superare l'incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soprressione dell'aggiunta ("limitatamnente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà") disposta dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. - Negli stessi termini in caso di richiesta di intervento addittivo in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, vedi citate ordinanze n. 183, n. 299 e n. 333/2008.
Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 283 Codice delle assicurazioni private
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con ordinanze del 26 marzo 1977, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOAR…
Art. 25 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 2 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
La mancata estensione dei benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria alle persone trasportate non può dirsi priva di ragionevole giustificazione sia perché detti soggetti non possono propriamente definirsi "terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. (il quale in certo modo definisce l'oggetto e l'ambito di tutela predisposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria) e sia perché risponde alla duplice esigenza di attuare in modo graduale il nuovo regime delle assicurazioni in tema di circolazione stradale e di non rendere ancora più gravosi gli oneri dell'assicurato. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile contro i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone. Cfr.: sent. n. 55 del 1975.
Art. 3 cost. · Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 4 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art1 · fonte del testo
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