Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtù del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratiò costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilità della sentenza di condanna all'impresa designata, è che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed è quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore. - Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.
Art. 25 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 300 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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7 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art25 · fonte del testo
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