Art. 32 — Poteri degli uffici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1999 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
  • 2)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
  • 3)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
  • 4)inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • 5)richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
  • 6-bis)richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
  • 7)richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
  • 8)richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.
  • 8-bis)invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
  • 8-ter)richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale. ((Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile)).

Testo in vigore dal 9 marzo 1999 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 228/2014

    Ha colpito questo articolo
    6 ottobre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a ), n. 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». La norma - oltre a disporre che i dati ed elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine - prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili. L'ambito operativo di tale presunzione, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, è stato poi esteso ai lavoratori autonomi dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi»). Proprio tale ultima estensione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Infatti la figure del lavoratore autonomo, pur essendo per molti versi affine a quella dell'imprenditore sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, presenta specificità tali da far ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento. In particolare, l'attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, che è quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria. Infine, la norma non può trovare giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero". (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sull'inammissibilità di una censura alla luce del carattere alternativo e ancipite della sua formulazione, v., ex multis , sentenze nn. 280/2011 e 355/2010. - Sulla congruità del fondamento economico-contabile del meccanismo delineato dall'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prima della sua estensione anche ai lavoratori autonomi, v. la citata sentenza n. 225/2005.

    Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/2025

    Questione infondata
    28 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Da un lato, il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione alla quale è subordinata la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale; dall’altro, la motivazione è insufficiente anche in riferimento agli altri parametri indicati. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024).

    Art. 10 cost. · Art. 117 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/2023

    Questione infondata
    31 gennaio 2023

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. La possibilità della prova contraria da parte del contribuente - estesa a ogni presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. e integrata dalla deducibilità del fatto notorio ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - assicura la non arbitrarietà della presunzione legale in favore del fisco, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l' id quod plerumque accidit , nonché il rispetto della capacità contributiva. ( Precedenti: S. 188/2018 - mass. 40295; S. 269/2017; S. 228/2014 - mass. 38120; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 225/2005 - mass. 29442; S. 346/1999 - mass. 24842; O. 260/2000 - mass. 25479 ).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 22 febbraio 2024 — 29 giugno 2024per 4 mesi
  4. 3 dicembre 2016 — 22 febbraio 2024per 7 anni
  5. 9 ottobre 2014 — 3 dicembre 2016per 2 anni
  6. 17 luglio 2011 — 9 ottobre 2014per 3 anni
  7. 5 agosto 2009 — 17 luglio 2011per un anno
  8. 12 agosto 2006 — 5 agosto 2009per 3 anni
  9. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  10. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  11. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  12. 1 gennaio 1998 — 9 marzo 1999per un anno
  13. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  14. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 1996per 4 anni
  15. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  16. 16 ottobre 1973 — 24 luglio 1982testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 marzo 1999. 112 parole aggiunte.

… su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentaleaggiunto: . Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari