Art. 3 — Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

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Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operanti. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica o la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. ((Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 28 febbraio 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1982

    Questione infondata
    8 luglio 1982

    Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF, e le imprese, soggette all'IRPEG, vi e` una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari, dato che la gestione economica dell'attivita` delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed e` in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge (ed allegate alla dichiarazione dei redditi, ex art. 5 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973), mentre le persone fisiche non hanno alcun obbligo generale di rendiconto e di documentazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche che non siano imprenditori, per l'ammissibilita` delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi, diversamente da quanto previsto per le imprese, non tenute a tale onere).

    Art. 3 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 17 aprile 1977. 23 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. Alla dichiarazione delle persone fisiche tolto: deve essere in ogni caso allegata aggiunto: devono essere allegati, a pena di inammissibilita' tolto: della deduzione, la documentazione relativa agli aggiunto: delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 10 del decreto tolto: indicato nel primo comma. Se documenti non aggiunto: del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in tolto: originale aggiunto: copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione tolto: degli originali aggiunto: dell'originale o di copia autentica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art3 · fonte del testo

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