Codice civile

Art. 2217 c.c. — Redazione dell'inventario

[1]L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima.

[2]L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili.

[3]((L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)).

Testo vigente dal 11 agosto 1994

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  • Gli articoli 2214 a 2220 regolano la tenuta della contabilità, attuando un sistema più rigoroso di quello accolto nel codice di commercio. Fissato il principio per cui ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il fascicolo della corrispondenza in arrivo e in partenza, si precisa che questo è il contenuto minimo dell'obbligo della tenuta della contabilità, e che l'imprenditore deve altresì tenere le scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214). Si respinge cioè il sistema adottato nel codice di commercio, per il quale l'obbligo della contabilità aveva un identico contenuto per tutte le imprese, qualunque fossero le dimensioni di queste; nè d'altra parte si arriva all'eccesso opposto di rimettere alla discrezione dell'imprenditore la determinazione dei libri contabili da tenere. Ogni imprenditore deve tenere le scritture contabili che sono necessarie a documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari. Con ciò l'obbligo della tenuta della contabilità varia con il variare delle dimensioni della impresa. Vi è però un minimo sotto il quale non si può scendere e che è rappresentato dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del fascicolo della corrispondenza. Le disposizioni degli articoli 2215 a 2218 stabiliscono i requisiti estrinseci e intrinseci che debbono presentare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie. L'obbligo della vidimazione annuale viene esteso anche al libro degli inventari disponendosi che questo deve a tale fine essere presentato all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio nel termine di tre mesi: termine questo che decorrerà dalla redazione del bilancio con il quale, a norma dell'art. 2217, l'inventario si chiude. L'art. 2219 fissa le norme da seguire nella tenuta della contabilità e l'art. 2220 pone l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per dieci anni. Tali norme riproducono le corrispondenti disposizioni già contenute nel codice di commercio. Come si è già osservato, dall'obbligo della tenuta della contabilità sono esonerati i piccoli imprenditori (art. 2214, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 911

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 11 agosto 1994. 14 parole tolte.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore tolto: e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette tolto: all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2217 · fonte del testo

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