Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1982

    Questione infondata
    8 luglio 1982

    Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF, e le imprese, soggette all'IRPEG, vi e` una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari, dato che la gestione economica dell'attivita` delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed e` in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge (ed allegate alla dichiarazione dei redditi, ex art. 5 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973), mentre le persone fisiche non hanno alcun obbligo generale di rendiconto e di documentazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche che non siano imprenditori, per l'ammissibilita` delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi, diversamente da quanto previsto per le imprese, non tenute a tale onere).

    Art. 3 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1997 al 1 gennaio 2027. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art3 · fonte del testo

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