Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.P.R.29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi") promosso con ordinanza emessa

il 15 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bolzano, sul ricorso proposto da Cabib Carlo, iscritta al n. 233 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudicerelatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con

ordinanza del 15 dicembre 1977 (R.o. n. 233/1978) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in

cui impone alle persone fisiche, che non siano imprenditori, per

l'ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di

produrre la relativa documentazione, in allegato alla dichiarazione dei

redditi.

Assume la Commissione di Bolzano che tale disposizione viola sia il

principio di uguaglianza sia quello della capacità contributiva, in

quanto introduce una irrazionale disparità di trattamento tra le

imprese, le cui detrazioni per costi e spese vengono ammesse senza

produzione della relativa documentazione, e gli altri contribuenti, ai

quali viene imposto tale onere.

2. - Si è costituita in giudizio con atto del 27 maggio 1978

l'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione, osservando che la disparità di trattamento lamentata trova

la sua giustificazione nella differenza di situazioni, strutturali e

organizzative, tra le persone fisiche (soggette all'IRPEF) e le imprese

(soggette all'IRPEG), la cui gestione economica è rappresentata dal

bilancio e dal rendiconto annuale ed è comunque documentata dalle

scritture contabili disciplinate dalla legge, mentre alcun obbligo del

genere sussiste per le persone fisiche. Considerato in diritto :

1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere è se

contrasti o meno con gli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 3 d.P.R.29

settembre 1973, n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche,

che non sono imprenditori, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni

e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in

allegato alla dichiarazione dei redditi. Si dubita, infatti,

nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini

un'irrazionale ed arbitraria disparità di trattamento nei confronti

delle imprese non tenute a tale onere.

2. - La questione non è fondata.

Nell'ordinanza di rimessione il principio della capacità

contributiva viene strettamente collegato a quello della giustizia

tributaria e quindi al principio di uguaglianza, che risulterebbe

violato dalla previsione di un trattamento fiscale differenziato in

situazioni obiettivamente identiche.

Senonché è proprio tale identità di situazioni che nella specie

non sussiste. Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF e le imprese,

soggette all'IRPEG, vi è infatti una fondamentale differenza di

situazioni, rilevanti anche ai fini tributari.

La gestione economica dell'attività delle imprese trova la sua

espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed è in ogni caso

documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge. Ed è

tale documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione dei

redditi (art. 5, n. 2, d.P.R. n. 600/1973).

Le persone fisiche, viceversa, non hanno alcun obbligo generale di

rendicontazione e di documentazione, cosicché in sede fiscale soltanto

la documentazione specifica allegata alla denuncia dei redditi può

dimostrare la fondatezza della richiesta di detrazione degli oneri

deducibili.

Del tutto razionale risulta, pertanto la diversità di conseguenze

che il legislatore ha collegato all'omessa documentazione degli oneri

da parte della persona fisica - che determina l'inammissibilità della

relativa detrazione - rispetto all'omessa produzione del bilancio o

alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese -

che determina invece l'accertamento sintetico del reddito (art. 39

d.P.R. citato).

Non sussiste conseguentemente alcun contrasto tra la norma

impugnata ed i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di

rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in

relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari