L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari