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Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191)). La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. ((6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione))

Testo in vigore dal 1 gennaio 2010 al 27 febbraio 2011

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/2012

    Questione inammissibile
    23 marzo 2012

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all'art. 23, de…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 284/2011

    Questione inammissibile
    28 ottobre 2011

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe. Co…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/2011

    Questione inammissibile
    24 giugno 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada). Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2010. 43 parole tolte, 103 parole aggiunte.

… titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile. tolto: Non e' soggetto al contributo unificato... il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. aggiunto: 6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art10 · fonte del testo

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