Art. 21 t.u.s.l. — Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  • a)utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III ((, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV));
  • b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • c)munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.10 I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:
  • a)beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • b)partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 agosto 2010, n. 136

10

La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " [...] Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."

Testo vigente dal 5 maggio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2010 al 5 maggio 2023. 13 parole aggiunte.

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IIIaggiunto: , nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art21 · fonte del testo

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