Art. 69-quater — Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
