Art. 50-bis — Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
