Art. 44-bis — Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.)) 2. ((Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e quella di cui al primo comma dello stesso articolo.)) 3. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
