Art. 48-bis — Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)))
[2]1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 e' effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotta a un terzo.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
