Art. 69-triciesbis — Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. (( L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 e' aumentato della meta' e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
