Art. 38-bis — Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
- a)all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
- b)all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
