Art. 41-bis — Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)))
[2]1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.)) 2. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa e' ridotto di un terzo.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
