Art. 69-sexies — Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
