Art. 41 — (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924) Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a ((7746 euro)). La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio)) e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)). Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.

Testo vigente dal 1 aprile 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/1999

    Questione inammissibile
    10 maggio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto - posto che l'art. 41 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali) contiene una descrizione assai analitica delle parti dell'apparecchio di produzione rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcoli individuando come tali la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflammatore ed il refrigerante; e ritenuto che il giudice rimettente considera integrata la previsione normativa con il rinvenimento presso l'imputato di otto litri di un liquido <<presumibilmente grappa>> e di un <<alambicco rudimentale>> -, in presenza di una così modesta quantità di liquido rinvenuto si impone una descrizione più circostanziata della fattispecie che renda immediatamente evidente la rilevanza della questione.

    Art. 41 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a tolto: lire 15 milioni aggiunto: 7746 euro. La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli … di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati tolto: all'ufficio tecnico di finanza aggiunto: all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o … prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tolto: lire 500 mila a lire 3 milioni aggiunto: 258 euro a 1549 euro. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art41 · fonte del testo

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