(( Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' dell'accisa.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 1999, n. 133

9

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto che "il suddetto articolo si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica".

Testo vigente dal 1 giugno 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2007

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1999 al 1 giugno 2007. 75 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Art. 6 D.L. n. 511/1988 (*) - Art. 4 D.L. n. 332/1989 (** Addizionali dell'imposta

tolto: 1.Le disposizioni del presente titoloaggiunto: , ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali tolto: dell'imposta di consumo aggiunto: dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' tolto: dell'imposta di consumo. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 511/1988 riguarda il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. (**) Il riferimento al D.L. n. 332/1989 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 aggiunto: dell'accisa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art60 · fonte del testo

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