129 (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*) 1. ((Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica e' considerata officina elettrica l'insieme)) degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da ((un medesimo soggetto)), anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. 129 2. ((Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.)) 129 3. Le officine ((elettriche dei soggetti)) acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice. 129 4. Sono da considerare ((officine elettriche, altresi')) gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ((ad accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b))). 129 4-bis. ((Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.)) 129 --------------- (*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 5 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2007 al 5 aprile 2025. 31 parole tolte, 92 parole aggiunte.

tolto: L'officina e' costituita dal complessoaggiunto: (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*) 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica e' considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da tolto: una medesima ditta aggiunto: un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. tolto: Costituiscono officine aggiunto: 2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che tolto: una stessa ditta aggiunto: uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando tolto: queste stazioni siano messe aggiunto: le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione. tolto: Le officine delle ditte aggiunto: 3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice. aggiunto: 4. Sono da considerare tolto: come officine, agli effetti dell'imposizione, anche aggiunto: officine elettriche, altresi' gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad tolto: imposta, di cui all'art. aggiunto: accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)aggiunto: . 4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa. --------------- (*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

    Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art54 · fonte del testo

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