I soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ((e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente)), con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalita' previste per il loro funzionamento. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell'Agenzia. Non si da' luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attivita' in corso d'anno. 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2025 al 12 agosto 2026. 11 parole aggiunte.

… esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore aggiunto: e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art56 · fonte del testo

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