((L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.)) ((La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.)) ((I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.)) ((Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.)) ((I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.)) ((I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.)) ((Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.)) ((La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.)) ((Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.)) ((I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.)) ((I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.)) ((Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione cosi' rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.)) ((I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.)) ((Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.)) ((Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.)) 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 5 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 5 aprile 2025. 502 parole tolte, 971 parole aggiunte.

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa tolto: sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale aggiunto: dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, tolto: comma 8. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni. Per le forniture aggiunto: commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica tolto: a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati aggiunto: consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, tolto: lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata aggiunto: nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica tolto: e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, aggiunto: venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a tolto: 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione e' accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte aggiunto: 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che tolto: sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio aggiunto: la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle doganetolto: , escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato. I venditori aggiunto: e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione cosi' rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica tolto: devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo aggiunto: fornita ai consumatori finali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

    Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art55 · fonte del testo

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