Art. 5 — Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

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Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere:

  • a)superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  • b)superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • c)superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • d)superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
  • e)superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione amministrativa. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Testo in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10022/2026

    18 aprile 2026

    In tema di opposizione all'espulsione, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

    Art. 5 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1011/2026

    19 gennaio 2026

    La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).

    Art. 5 · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di gennaio 2026, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29593/2025

    10 novembre 2025

    In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.

    Art. 5 · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 21 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28104/2025

    22 ottobre 2025

    In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

    Art. 5 · Art. 2 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di ottobre 2025, p. 32 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/2023

    Ha colpito questo articolo
    8 maggio 2023

    Se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda - potendo anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni -, per altro verso tale discrezionalità non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino. ( Precedenti: S. 277/2014 - mass. 38202; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 148/2008 - mass. 32426; S. 206/2006 - mass. 30421; S. 62/1994 - mass. 20455 ). Nel giudizio di legittimità costituzionale di norme che limitano, nei confronti degli stranieri, il godimento di diritti fondamentali della persona, non può ammettersi una differenziazione tra la situazione di coloro che godono dello status di soggiornanti di lungo periodo rispetto a quella di coloro che, comunque, sono legalmente residenti sul territorio nazionale, sia pure in forza dell'ordinario permesso di soggiorno. ( Precedente: S. 54/2022 - mass. 44743 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato del c.d. "piccolo spaccio" di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e quelle definitive per il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Il combinato disposto censurato dal Consiglio di Stato, sez. terza, fa discendere dalle condanne previste per i reati indicati la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero della sua revoca; tale automatismo, introdotto per i reati indicati con la legge n. 189 del 2002, è manifestamente irragionevole, considerando che, per il primo di essi, è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e che, per il secondo, la forbice edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza. Risulta inoltre contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU, escludere la possibilità che l'amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società; tanto più ove in riferimento alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Né l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto all'eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice).

    Art. 4 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 474 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 202/2013

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2013

    È costituzionalmente illegittimo - per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità attuale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Sicché la disposizione censurata, per le ipotesi previste, offre una tutela rafforzata, volta a porre al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione, attraverso l'imposizione dell'obbligo all'amministrazione della valutazione in concreto della situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Questa forma di tutela non si estende, però, nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Tale mancata estensione determina una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione dei parametri invocati, derivante, in particolare, dalla irragionevolezza e sproporzione del bilanciamento effettuato dal legislatore tra gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale che sono coinvolti nella situazione in oggetto. Questo tipo di bilanciamento perviene ad un risultato che si pone in contrasto non soltanto con i parametri costituzionali invocati, ma anche con l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ( ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia). - Sul principio secondo cui la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di immigrazione deve realizzare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che, in materia di immigrazione, incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri: sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010. - Sul principio secondo cui, in materia di immigrazione, devono ritenersi arbitrari - e quindi costituzionalmente illegittimi - gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, se non rispondono a dati di esperienza realmente generalizzati: sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale ha il compito, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca: sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012.

    Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/2025

    Questione infondata
    22 dicembre 2025

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli 3 e 27 Cost., dell’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di contraffazione o alterazione degli atti e dei documenti ivi indicati, sia per il delitto di utilizzo dei documenti stessi, finalizzati a ottenere il permesso di soggiorno, anziché trattamenti sanzionatori differenziati, in particolare non prevedendo che la pena per il delitto di utilizzo di atti e documenti contraffatti sia ridotta di un terzo, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 cod. pen. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 27 del 2025, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, mentre il rimettente non propone argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati o tali da indurre a una diversa conclusione. (Precedenti: S. 27/2025 - mass. 46673; O. 50/2025 - mass. 46724; O. 97/2024 - mass. 46166; O. 78/2024 - mass. 46104; O. 214/2023 - mass. 45868).

    Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 489 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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  10. 20 dicembre 2020 — 1 febbraio 2022per un anno
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  15. 5 luglio 2018 — 4 dicembre 2018per 5 mesi
  16. 24 novembre 2016 — 5 luglio 2018per un anno
  17. 18 agosto 2015 — 24 novembre 2016per un anno
  18. 25 novembre 2014 — 18 agosto 2015per 9 mesi
  19. 6 aprile 2014 — 25 novembre 2014per 8 mesi
  20. 12 novembre 2013 — 6 aprile 2014per 5 mesi
  21. 25 luglio 2013 — 12 novembre 2013per 4 mesi
  22. 28 dicembre 2011 — 25 luglio 2013per un anno
  23. 6 agosto 2011 — 28 dicembre 2011per 5 mesi
  24. 8 agosto 2009 — 6 agosto 2011per un anno
  25. 15 febbraio 2007 — 8 agosto 2009per 2 anni
  26. 2 agosto 2005 — 15 febbraio 2007per un anno
  27. 28 luglio 2005 — 2 agosto 2005per 5 giorni
  28. 1 gennaio 2003 — 28 luglio 2005per 3 anni
  29. 10 settembre 2002 — 1 gennaio 2003per 4 mesi
  30. 18 agosto 1998 — 10 settembre 2002testo originarioper 4 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5 · fonte del testo

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