Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3,

4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286), promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 (n. 2

ordinanze), il 2 aprile 2001 (n. 8 ordinanze) e il 31 marzo 2001

(n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, rispettivamente iscritte al n. 343; n. 344; dal n. 567

al n. 574; e dal n. 767 al n. 772 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, n. 32 e

n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con due ordinanze in data 20 dicembre 2000 (r.o.

n. 343 e n. 344 del 2001), con otto ordinanze in data 2 aprile 2001

(r.o. da n. 567 a n. 574 del 2001) e con sei ordinanze in data

31 marzo 2001 (r.o. da n. 767 a n. 772 del 2001), tutte di analogo

contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha

sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non

prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento

motivato dall'autorità giudiziaria;

che con le stesse ordinanze il Tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 3, del

medesimo decreto legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui

non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di

fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento

amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della

comunicazione al giudice dell'inizio della misura";

che, quanto alla prima delle questioni sollevate, i

remittenti assumono che le disposizioni censurate, che prevedono la

convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la

permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni,

contrasterebbero con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in

quanto non consentirebbero al giudice della convalida di determinare

"il tempo strettamente necessario" per il compimento delle attività

indicate al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero;

accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di

documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero

alla autorità amministrativa la scelta del momento in cui è

possibile eseguire l'espulsione, rimettendo al questore la concreta

determinazione della durata del trattenimento;

che, quanto alla censura che investe l'art. 14, comma 3, del

testo unico sull'immigrazione e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999,

nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente

alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della

convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento

il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o

quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, i giudici

remittenti ne denunciano il contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, lamentando che la non tempestività dell'avviso al

difensore menomerebbe le possibilità di difesa della persona

trattenuta;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che la prima

questione di legittimità costituzionale è già stata risolta da

questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la

declaratoria di manifesta infondatezza, e ad analoga conclusione

perviene anche in riferimento alla questione sollevata sull'art. 14,

comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, mentre sollecita

una dichiarazione di inammissibilità dell'ulteriore questione avente

ad oggetto l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, in quanto l'atto nel

quale è contenuta la disposizione denunciata sarebbe privo della

forza di legge.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la prima delle questioni sollevate, che investe l'art.

14, commi 1, 4, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello

straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia

stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, è

stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 105

del 2001 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 385 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché

anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

che la seconda questione riguarda l'art. 14, comma 3, del

citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 20 del d.P.R.

n. 394 del 1999, i quali, nella prospettazione dei remittenti,

violerebbero l'art. 24 della Costituzione, poiché, non prevedendo

l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero

contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del

trattenimento, impedirebbero alla persona trattenuta di approntare

una adeguata difesa;

che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.

n. 394 del 1999 è inammissibile, trattandosi di disposizione

contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;

che la questione sollevata sull'art. 14, comma 3, del decreto

legislativo n. 286 del 1998 è stata dichiarata manifestamente

infondata da questa Corte con la citata ordinanza n. 385 del 2001 e

non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero) sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,

n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano,

in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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